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Lavoro
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Cava de' Tirreni
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La redazione di cavanotizie e' addolorata nel segnalare la scomparsa del rag. Guarino.
La rubrica di consulenza del lavoro e' ,pertanto, temporaneamente sospesa.
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Cava de' Tirreni
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Rag. Francesco Guarino, Consulente del lavoro iscritto all'Albo di Salerno dal 1977, iscritto al Comitato di Formazione dei Consulenti Tecnici della Sezione del Tribunale di Salerno dal 1988, recentemente autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a svolgere attivita' di intermediazione del lavoro in qualita' di Consulente delegato per il Lavoro
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Quesito 17 Scrive Rodolfo S.
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Quando vado a ritirare la busta paga la trovo buttata su un bancone insieme alle altre, quindi tutti possono vedere la mia busta, come io posso vedere quella degli altri. Vorrei sapere se tutto cio' e' irregolare e, in caso di risposta positiva, come posso impedire che si continui a violare la mia, anzi la nostra, privacy?
Sicuramente la situazione da Lei descritta e' irregolare, poiche' tutti i soggetti che trattano dati personali, datore di lavoro compreso, sono tenuti a garantire la sicurezza dei dati personali di cui sono in possesso, attraverso l'adozione di misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta. Il dipendente ha dunque diritto di ottenere che la consegna della busta paga avvenga in modo tale da non permettere ai colleghi di conoscere i propri dati personali retributivi che potrebbero rivelare, oltre all'importo percepito, anche l'esistenza di particolari situazioni, quali pignoramenti in atto, assegni di mantenimento a favore del coniuge separato e cosi' via.
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Quesito 16 Scrive Vincenzo T.
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L'Azienda in cui presto servizio, un Istituto bancario con natura giuridica di Societa' per Azioni, rifiuta di farmi prendere visione della documentazione contenuta nella mia cartella personale presso l'apposito servizio. Tale comportamento e' corretto?
R. Il comportamento dell'Istituto e' assolutamente illegittimo. Per avere visione completa dei dati che La riguardano, potra' fare richiesta (meglio mediante raccomandata con avviso di ricevimento) ai sensi dell'art. 7 del Codice della privacy. Nel caso in cui il rifiuto persista, o in caso di mancata risposta, decorsi gg. 15 dal suo ricevimento, potra' esporre il fatto al Garante, che provvedera' adottando tutte le misure necessarie, oppure potra' adire l'Autorita' Giudiziaria per ottenere il risarcimento dell'eventuale danno.
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Quesito 15 Scrive Elena L.
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Vorrei sapere se e' possibile instaurare un contratto di lavoro a progetto in cui il committente sia un soggetto privato, non imprenditore ne' professionista.
R. La risposta e' negativa. Infatti il caso proposto non e' verosimile poiche' il collaboratore con la propria attivita', continuativa e a carattere personale, non potrebbe coordinarsi con l'attivita' del committente, il quale non persegue alcun risultato economico; quindi, non esisterebbe nemmeno alcun vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore e l'attivita' del committente.
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Quesito 14
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Cava de' Tirreni
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Sono un imprenditore edile e Le scrivo per avere maggiori dettagli sull'adozione del tesserino. I dipendenti della mia azienda sono complessivamente 8.
Dal 1 ottobre 2006 e' scattata una serie di adempimenti legati all'attivita' svolta all'interno dei cantieri. Tra questi, di particolare importanza, e' l'obbligo del tesserino di riconoscimento per il personale dipendente e per i lavoratori autonomi che operano all'interno dei cantieri edili. L'obbligo del tesserino (comma 3, art. 36-bis, della legge 248/2006) c'e' per le imprese che occupano piu di 9 dipendenti e per tutti i lavoratori autonomi; nelle imprese sottodimensionate non c'e' l'obbligo (ma in alternativa e' previsto il registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro), tuttavia l'utilizzazione del tesserino e', da un punto di vista pratico, preferibile anche nelle piccole imprese che operano nei cantieri. Non c'e' alcun modello predeterminato di tesserino ne', lo stesso, e' soggetto a particolari timbri o vidimazioni. Cio' che e' necessario e' che lo stesso contenga le generalita' del lavoratore, una sua foto e il nome dell'impresa da cui lo stesso dipende. Ritenendo di fare cosa utile, suggerisco una tipologia di modello che contiene gli elementi essenziali richiesti dalla norma. Nel tesserino potrebbero essere inseriti anche elementi non previsti dalla legge, quali il numero di matricola e la residenza . Ultimo accorgimento e' quello di plastificare i tesserini in quanto essi potranno essere utilizzati in luoghi anche scoperti e quindi in balia delle intemperie.
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Quesito 13 - Scrive il Sig. Franco F.
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Cava de' Tirreni
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Gradirei sapere, cortesemente, se e' obbligatoria l'iscrizione dei lavoratori all'Ente di assistenza sanitaria integrativa "EST"
L'Ente di assistenza sanitaria integrativa "EST" per i lavoratori dipendenti da aziende del commercio, del turismo e dei servizi, e' stato costituito il 27 luglio 2005, per dare attuazione al CCNL del Terziario del 2 luglio 2004 ed al CCNL del turismo del 19 luglio 2003. E' stato sottoscritto dalle organizzazioni come Confcommercio, Fipe, Flavet, con adesione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori Filcam-Cgil, Fisascat-Cils e Uiltucs-Uil. Non hanno sottoscritto la costituzione dell'"EST" le organizzazioni imprenditoriali Faita e Federalberghi. Riguardo all'obbligatorieta' di iscrizione dei dipendenti si configurano due situazioni:
1) dipendenti di aziende che non aderiscono ai contratti collettivi citati per effetto del rinvio espresso o tacito:
Non c'e' l'obbligatorieta' di iscrizione perche' l'istituto dell'assistenza sanitaria integrativa va iscritto nella parte obbligatoria del contratto e non nella parte normativa. Vengono cioe' stabiliti diritti ed obblighi reciproci che riguardano le organizzazioni stipulanti mentre non vengono stabilite regole alle quali si debbono uniformare i contratti individuali di lavoro.
Non c'e' l'obbligatorieta' di iscrizione per le aziende che applicano il CCNL Turismo (il CCNL terziario e' escluso) non aderenti ad alcuna OO.SS. Il principio di "rinvio alla fonte", in base al quale le aziende sono obbligate al recepimento degli accordi successivi al CCNL originario, non vale in questo caso perche' le OO.SS. firmatarie dell'"EST" non sono le stesse firmatarie del CCNL originario.
2) dipendenti di aziende aderenti alle associazioni firmatarie del CCNL interessati:
L'obbligatorieta' riguarda certamente le aziende che risultano aderenti alla Confcommercio, alla Fipe ed alla Flavet. Non riguarda ad esempio la Federalberghi.
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