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Immobiliare
Cava de' Tirreni
Desiderate porre quesiti al Rag. Giovanni Villari ?

Scrivete una e-mail a:
gvillari@frimm.com
e riceverete una risposta su questo sito
Cava de' Tirreni

Il Rag. Giovanni Villari e' nato a Salerno il 28 giugno 1972; e' un professionista nel settore immobiliare, abilitato alla professione il 16 maggio 1994 con l'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione, al numero 389, presso la C.C.I.A.A. di Salerno. E' iscritto nell'albo dei Mediatori Creditizi all'Ufficio Italiano dei Cambi con il numero d'iscrizione 17956, ed e' Consigliere Provinciale della F.I.M.A.A. Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari, che e' l'Associazione che rappresenta la categoria. Sin dalla costituzione della QUICASA 4 S.r.l. , nota agenzia immobiliare di Cava de' Tirreni (SA), sita al Corso Principe Amedeo n 61, affiliata da prima alla Quicasa.net e poi subito dopo alla Frimm, e' il responsabile nonche' legale rappresentante.
Cava de' Tirreni
Frimm nasce nel 2000 e grazie all'esperienza maturata dai fondatori nell'ambito del franchising immobiliare nazionale ed estero, si presenta da subito come un prodotto innovativo, in continua evoluzione e al passo con le nuove esigenze di mercato.
L'analisi di un mercato dinamico e globale, la necessita' di avere a disposizione strumenti moderni e tecnologicamente avanzati e il grado di professionalita' raggiunto dagli operatori immobiliari, sono gli elementi fondamentali sui quali Frimm ha sviluppato la propria strategia di sviluppo.
Frimm e' la prima rete in franchising "made in italy" ad introdurre il concetto di collaborazione tra operatori. Attraverso il portale www.frimm.com, si esplica gran parte dell'attivita' del franchisor e dei franchisees. Grazie ad un lavoro continuo di aggiornamento e restyling, l'anima web dell'azienda e' proiettata alla continua evoluzione, senza pero' mai prescindere dai valori e dalla mission propri di Frimm, creati al momento della nascita dell'azienda e mai modificati nel corso degli anni.
E' per questi fattori che Frimm in pochi anni e' divenuta una realta' consolidata presente anche all'estero, definita da esperti del settore come il Franchising Light o meglio l'eFranchising.
Quesito 7
Cava de' Tirreni
Scrive il sig. Elio R.
Vorrei fosse chiarito, in materia di accertamento nella compravendita di immobili, la differenza fra valore di mercato del bene in caso di contratti soggetti a imposta di registro e valore normale per i contratti soggetti a IVA?
In seguito alle novita' introdotte con l'art. 35, comma 23 ter del dl 223/2006 l'azione di accertamento di valore da parte dell'amministrazione e' preclusa per le sole compravendite concluse tra persone fisiche prive di partita IVA e che abbiano a oggetto abitazioni.Relativamente alle compravendite aventi per oggetto qualsiasi tipo di immobile e che abbiano un soggetto IVA nella qualita' di venditore la base imponibile e' in ogni caso il prezzo dichiarato nell'atto. La nuova disposizione prevede infatti che le norme sulla valutazione catastale degli immobili oggetto di trasferimento si applichino solo alle compravendite per le quali l'imposta di registro venga calcolata sul valore catastale rivalutato, indipendentemente dal prezzo dichiarato nel contratto. Questo significa che l'azione di accertamento di valore da parte dell'amministrazione e' preclusa per le sole compravendite concluse tra persone fisiche prive di partita IVA e che abbiano a oggetto abitazioni.
Quesito 6
Cava de' Tirreni
Scrive il sig. Vincenzo Avagliano
Devo comprare la mia prima abitazione da una societa', l'imponibile fiscale e' il valore catastale o il valore di mercato?
Nelle cessioni soggette a IVA, anche se esenti dall'applicazione dell'imposta, la base imponibile e' rappresentata dal prezzo effettivamente pattuito e dichiarato nel contratto.
Quesito 5
Cava de' Tirreni
Scrive il sig. Biagio Abate
Io e i miei genitori abitiamo in un' unica abitazione che intendiamo dividere in 2 unita' immobiliari per intestarmene una. Le spese del notaio, quale professionista, sono fiscalmente detraibili al 36 % assieme agli altri lavori che effettuero' sull'unita' immobiliare per renderla idonea alle necessita' familiari?
Come precisato nella circolare 121/E del 1998, nell'ipotesi di intervento di ristrutturazione con variazione del numero delle unita' immobiliari di tipo abitativo, le agevolazioni fiscali di cui all'art. 35 della legge 248/2006, si applicano con riferimento al numero delle unita' immobiliari esistenti all'inizio dell'intervento.Pertanto nel caso di specie il limite massimo cui applicare la detrazione IRPEF e' pari al 36% di un importo massimo commisurato a 48.000,00. Le spese notarili per la stipula dell'atto di separazione non rilevano ai fini della detrazione IRPEF in quanto non direttamente connesse all'esecuzione dei lavori.
Quesito 4
Cava de' Tirreni
Scrive il sig. Ugo Della Rocca
Nel 1998 ho effettuato la manutenzione straordinaria del mio appartamento portando in detrazione circa 40 milioni di vecchie lire nella dichiarazione del 1999. Vorrei procedere a nuovi lavori presentando una nuova D.I.A. Nel detrarre i costi relativi, quali vincoli avro' per effetto dei lavori effettuati nel 1998?
Nel caso di specie trattasi di nuovo intervento e non di proseguimento di intervento iniziato nel 1998. Pertanto, il diritto alla detrazione, ai sensi dell art. 35 della legge 248/2006 compete autonomamente nei limiti di 48.000,00 , a prescindere dal diritto alla detrazione per i lavori eseguiti nel 1998. Infatti, a partire dal 2002 (legge 448/2001) e' stato stabilito che ne caso in cui l'importo delle spese sostenute nell'anno sia relativo alla prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unita' immobiliare, si deve tenere conto anche delle spese sostenute negli anni precedenti. Ma nel caso di specie si tratta di intervento autonomo, abilitato da una nuova D.I.A. e pertanto di nuovi lavori e non di proseguimento di lavori iniziatinegli anni precedenti (circolare 5 marzo 2003, n 15/E).
Quesito 3
Cava de' Tirreni
Scrive la sig.ra Monica Della Rocca
Cosa significa "rogito" e "compromesso" nella compravendita immobiliare?
Il compromesso e' una scrittura in cui le due parti si impegnano una ad acquistare e l'altra a vendere. A tutt'oggi puo' essere fatta anche privatamente senza intervento del Notaio, ma attenzione alla Finanziaria per il 2007 perche' potrebbe apportare qualche cambiamento in tal senso. In occasione del compromesso l'acquirente versa una somma come caparra per l'immobile. Il Rogito Notarile, invece, e' l'atto di compravendita vero e proprio che si sottoscrive alla presenza di un Notaio ed al cospetto del quale avviene il saldo del prezzo.
Quesito 2
Cava de' Tirreni
Scrive il sig. Francesco Rispoli
A quanto ammontano e a chi spetta pagare le spese di registrazione e messa in regola di un contratto d'affitto?
I costi sono:
  • Marche da bollo, 14,62 ogni 100 righe del contratto;
  • Imposta di registro 2% all'anno del canone, con un minimo di 67,00, pagabile tramite mod.F23. Le spese sono a carico dei contraenti in parti uguali (50% ciascuno).
  • Quesito 1
    Cava de' Tirreni
    Scrive il sig.Floriano Armenante
    Qual e' la differenza fra valore catastale e prezzo di mercato ? Ed inoltre, vorrei sapere se e' vero che il valore catastale e' la meta del prezzo di mercato? Grazie
    Il valore catastale e il prezzo di mercato sono due grandezze assolutamente indipendenti che hanno anche funzioni diverse nella compravendita immobiliare. Il valore catastale e' una quantita' che nasce dalla rendita catastale, cioe' la rendita presunta calcolata dallo stato che puo' avere un immobile su base annua. Il valore catastale viene calcolato moltiplicando la rendita catastale per il coeffciente che dipende da come viene acquistato un immobile. Se si acquista come 1 casa e' 115,5% se si acquista come 2 casa e' 126,00% poi ci sono coefficienti per negozi, attivita', ecc... C'e' da aggiungere che con l'entrata in vigore del "decreto Bersani" vi e' l'obbligatorieta' di inserire nel Rogito Notarile il prezzo reale di compravendita, anche se le imposte (di registro, catastale e ipotecaria) vengono pagate sul valore catastale che storicamente e' sempre molto meno del prezzo di mercato.
         
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